Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 3990 del 26 agosto 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

La questione di giurisdizione può essere sollevata per la prima volta con l'appello proposto da una delle parti resistenti in primo grado, atteso che nessuna norma o principio impone alla parte resistente in primo grado di dedurre, sin da quel grado di giudizio, la questione di giurisdizione a pena di futura inammissibilità.

(massima n. 2)

Sussiste la preclusione in ordine alla proposizione in appello dell'eccezione di difetto di giurisdizione solo in capo alla parte a cui risale, mediante la scelta del giudice di primo grado, l'individuazione della stessa; tale regola processuale trova, infatti, fondamento nei divieto dell'abuso del diritto, quale è da ritenersi, a guisa di figura paradigmatica, il venire contra factum proprium, dettato da ragioni meramente opportunistiche, in quanto vige nel nostro sistema un generale divieto di abuso di ogni posizione soggettiva (divieto che, ai sensi dell'art. 2 Cost. e dell'art. 1175 c.c., permea le condotte sostanziali al pari dei comportamenti processuali di esercizio del diritto), in cui si inserisce anche l'abuso del processo.

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