Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 5160 del 24 ottobre 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

I motivi del ricorso incidentale dichiarati improcedibili in primo grado non possono essere riproposti in appello con semplice memoria, in quanto la predetta statuizione non è assimilabile ad un omesso esame o ad una dichiarazione di assorbimento.

(massima n. 2)

Ai sensi dell'art. 101 comma 1 Cod. proc. amm., l'appello non può limitarsi a una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado quando gli stessi sono stati puntualmente disattesi dal giudice di prime cure, ma deve contenere «le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata».

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