Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 4200 del 20 giugno 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

La memoria di costituzione in appello che reca la mera indicazione del riportarsi a tutte le eccezioni formulate negli atti difensivi di primo grado, che in tale sede devono intendersi integralmente ritrascritte, costituisce una formula di stile che non risponde alla previsione dell'art. 101, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010, la cui ratio è quella di esplicitamente delimitare il thema decidendum del secondo grado, contenendo l'effetto devolutivo dell'appello; ciò, richiede che le eccezioni riservate alla parte, come è l'eccezione di prescrizione, vengano esplicitate, appunto, nella memoria di costituzione. In mancanza di siffatta espressa tempestiva riproposizione dell'eccezione di prescrizione se ne deve ritenere la decadenza, ai sensi della norma di rito suddetta.

(massima n. 2)

La consulenza tecnica d'ufficio non può essere richiesta per colmare la lacuna probatoria, poiché questo è mezzo istruttorio volto alla valutazione degli elementi di fatto che la parte, gravata del relativo onere - come è il danneggiato che agisca per il risarcimento - deve autonomamente introdurre in giudizio, tanto più in casi in cui non vi è alcuna impossibilità o estrema difficoltà della relativa prova, consistente in risultanze meramente documentali.

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