Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 3926 del 11 luglio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei casi in cui la sospensione del giudizio sia avvenuta solo in considerazione del fatto che altro giudice ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale, deve ritenersi che la pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale abbia valore di pubblicitą legale (che produce la legale scienza, che si sostituisce alla scienza effettiva), ai fini della decorrenza dei termini (mentre solo nel caso in cui tale sentenza sia stata provocata da ordinanza di sospensione del giudizio da parte del giudice a quo, con contestuale trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, il termine entro cui il giudizio deve essere ripreso decorre dalla data di comunicazione dell'avviso di segreteria di avvenuta restituzione degli atti).

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