Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 854 del 8 febbraio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Non incorre nel vizio di ultrapetizione la sentenza che utilizzi parametri normativi di riferimento o considerazioni diverse da quelle indicate dal ricorrente, atteso che il motivo di ricorso individua il vizio e gli elementi contenutistici che lo caratterizzano, mentre il giudice, muovendo dal contenuto sostanziale della domanda di annullamento, può assumere, nella valutazione della fondatezza della censura, parametri diversi da quelli indicati, purché restino fermi l'identificazione e la qualificazione del vizio dedotto negli elementi sostanziali che lo caratterizzano; costituisce infatti regola generale quella per cui il giudice deve concretamente esercitare il potere giurisdizionale nell'ambito della esatta corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, sicché può concludersi che sussiste il vizio di ultrapetizione solo se il giudice ha esaminato e accolto il ricorso per un motivo non prospettato dalle parti oppure ha pronunciato oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio.

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