Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 908 del 20 febbraio 2012

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio di ottemperanza, secondo il combinato disposto degli artt. 73, comma 1 e 87, comma 3, c.p.a., deve ritenersi tempestiva la produzione di una memoria depositata prima del termine di 15 giorni dalla camera di consiglio fissata per la discussione.

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