Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 739 del 11 febbraio 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel procedimento per la correzione dell'errore materiale, ai fini dell'ammissibilitą della relativa istanza, č indispensabile che le parti siano le stesse di quelle tra le quali č intervenuta la decisione della cui correzione si discute, visto che l'art. 93 R.D. 17 agosto 1907, n. 642, prevede il consenso delle parti quale presupposto per la correzione con procedimento in camera di consiglio, dovendo altrimenti provvedersi col rito ordinario.

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