Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 3513 del 8 giugno 2009

(1 massima)

(massima n. 1)

In pendenza del termine per l'impugnativa, l'errore materiale in cui si assume essere incorso il giudice di primo grado, ed emendabile con la procedura di correzione di cui agli artt. 287-288 c.p.c. e 93 R.D. 17 agosto 1907, n. 642, deve essere denunciato come motivo di appello, atteso che il riesame effettuato in quest'ultima sede assorbe anche quello volto alla correzione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.