Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 312 del 14 gennaio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

È inammissibile la richiesta di correzione di errore materiale in relazione all'aspetto della regolamentazione delle spese di lite. Vi ostano, infatti, per un verso, la mancata formale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. n. 104/2010 e, per un altro verso, la natura dell'attività richiesta, la quale implica la formulazione di un nuovo (inammissibile) giudizio di valore, anziché (come consentito) la mera e semplice rilevazione di un'inesattezza o di un'omissione, rilevabile ictu oculi in base al tenore letterale e sistematico della sentenza.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.