Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 1230 del 22 febbraio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 86 D.Lgs. 104/2010, l'istanza di correzione di errore materiale della sentenza di primo grado deve essere presentata allo stesso giudice che l'ha pronunciata, tuttavia, per ragioni di economia processuale, connesse al principio dell'assorbenza nell'appello di ogni vizio della sentenza impugnata, č consentito al giudice di secondo grado di accogliere direttamente la domanda di correzione in presenza di una erronea manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento da parte del primo Giudice.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.