Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 1957 del 28 marzo 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel giudizio amministrativo il rapporto processuale non perde la sua unitarietą per il fatto di essere articolato in gradi distinti, sicché la sopravvenuta carenza o l'estinzione dell'interesse al ricorso di primo grado determina l'improcedibilitą non solo dell'appello, indipendentemente da chi l'abbia proposto, ma pure dell'impugnazione originaria spiegata innanzi al giudice di primo grado, e comporta quindi, qualora non si verta in ipotesi di vizio o difetto inficiante il solo giudizio di appello, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

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