Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 2695 del 5 maggio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui l'atto di rinuncia non risulti notificato a tutte le controparti il giudice può dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, desumendo per facta concludentia, cioè da fatti, atti e da comportamenti assunti chiaramente dopo la proposizione del ricorso e in corso di giudizio, argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.

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