Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 1271 del 25 febbraio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Il processo amministrativo è un processo di parti, e quindi viene iniziato ovvero proseguito solo se la parte interessata mantiene l'interesse in proposito, e di tale situazione, com'è ovvio, solo la parte stessa può giudicare. L'art. 84 comma 2 D.Lgs. 104/2010 nel caso della rinuncia, equiparabile anche se non esattamente sovrapponibile alla dichiarazione di carenza di interesse, consente alle controparti di opporsi all'estinzione del processo che alla rinuncia stessa consegue, quando ne abbiano un interesse; ciò però non potrebbe comunque essere affermato nel caso in cui l'opposizione, senza entrare nello specifico dei motivi su cui essa si fonda, proviene dalla parte interveniente, ovvero da una parte che non è portatrice di un interesse autonomo alla decisione.

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