Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 3152 del 28 giugno 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In assenza della prova certa dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di perenzione inoltrato dalla Segreteria del Giudice, non č possibile ritenere perfezionata la fase della comunicazione anche se il Presidente del T.a.r. abbia disposto, con un provvedimento generale, che tutte le comunicazioni degli avvisi siano effettuate a mezzo telefax e non risulti la prova del mal funzionamento dell'apparecchio ricevente; se č vero infatti, che la comunicazione dell'avviso di perenzione ex art. 82, co.1, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), puō avvenire con qualsiasi mezzo e modalitā, č anche vero che deve in ogni caso essere raggiunta la prova certa del ricevimento di tale avviso nella sfera giuridica del destinatario (Riforma dell'ordinanza collegiale del T.a.r. Toscana, Firenze, 4 febbraio 2011, n. 212).

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