Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 3272 del 21 maggio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 82, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010 impone, per evitare la perenzione, il deposito entro il termine di 180 giorni della nuova istanza di fissazione firmata non solo dall'avvocato, ma anche dalla parte, in quanto non č sufficiente l'istanza sottoscritta dal solo difensore.

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