Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 6150 del 29 ottobre 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Con il decorso di oltre un anno dal decesso dell'originaria appellata (cfr. l'art. 303, secondo comma, del c.p.c.), l'atto di riassunzione deve essere notificato personalmente a ciascuno dei coeredi, e non collettivamente e impersonalmente agli eredi all'indirizzo dell'ultimo domicilio del defunto. Tuttavia, anche in tal caso la costituzione di un erede fa sģ che l'atto di riassunzione raggiunga lo scopo cui č destinato ed ogni eccezione di nullitą č sanata nei confronti dell'erede costituito, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, del c.p.c., anche a prescindere dalla riconosciuta possibilitą della notifica in unica copia nei confronti di pił destinatari, salvo integrare il contraddittorio ex art. 102 c.p.c.

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