(massima n. 1)
Con il decorso di oltre un anno dal decesso dell'originaria appellata (cfr. l'art. 303, secondo comma, del c.p.c.), l'atto di riassunzione deve essere notificato personalmente a ciascuno dei coeredi, e non collettivamente e impersonalmente agli eredi all'indirizzo dell'ultimo domicilio del defunto. Tuttavia, anche in tal caso la costituzione di un erede fa sì che l'atto di riassunzione raggiunga lo scopo cui è destinato ed ogni eccezione di nullità è sanata nei confronti dell'erede costituito, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, del c.p.c., anche a prescindere dalla riconosciuta possibilità della notifica in unica copia nei confronti di più destinatari, salvo integrare il contraddittorio ex art. 102 c.p.c.