Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 1104 del 22 febbraio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel processo amministrativo la morte della parte resistente non determina l'interruzione del giudizio ove la relativa dichiarazione, avente natura negoziale, non sia stata compiuta dal difensore della parte, a nulla rilevando che l'evento sia stato portato a conoscenza del Collegio da altra parte costituita mediante deposito del certificato di morte.

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