Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 2384 del 23 aprile 2012

(2 massime)

(massima n. 1)

La disciplina civilistica ex art. 299 e ss. c.p.c., relativa all'istituto dell'interruzione del processo, al quale l'art. 79 del c.p.a. fa integrale rinvio, trova applicazione anche nell'ipotesi di estinzione di un ente pubblico con successione a titolo universale di altro ente, atteso che la soppressione ex lege di un ente dā luogo ad un fenomeno equiparabile alla morte o alla perdita di capacitā di stare in giudizio della persona fisica.

(massima n. 2)

L'applicazione nel processo amministrativo della disciplina processuale civilistica sull'interruzione del processo va adattata limitatamente alle diversitā modalitā di costituzione previste. Nel processo amministrativo, infatti, la prima udienza viene fissata da giudice con la conseguenza che il Codice del processo ha coerentemente stabilito che il ricorrente e le parti intimate si debbano costituire in giudizio entro termini perentori senza consentire la possibilitā di una loro costituzione sino all'udienza di discussione. L'impianto complessivo e la ratio giustificativa dei meccanismi che presiedono al funzionamento delle vicende interruttive, non mutano: se l'evento si realizza prima della costituzione, che deve avvenire secondo le modalitā prefigurate dal Codice del processo amministrativo, l'effetto interruttivo č automatico; se, invece, si realizza dopo la costituzione la produzione dell'effetto interruttivo č subordinata alla dichiarazione del difensore.

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