Consiglio di Stato Sez. Ad. Plen. sentenza n. 28 del 15 ottobre 2014

(3 massime)

(massima n. 1)

Nel processo amministrativo trova ingresso la c.d. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa; non si rinviene, infatti, nel sistema della giustizia amministrativa (arg. ex artt. 79 e 80, c.p.a.) una norma che vieti una tale ipotesi di sospensione, né si profila una lesione del contraddittorio allorquando le parti, rese edotte della pendenza della questione di legittimità costituzionale, non facciano richiesta di poter interloquire davanti al Giudice delle leggi, sollecitando una formale rimessione della questione.

(massima n. 2)

Nel processo amministrativo si applica la cd. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa. Il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è quello sancito dall'art. 80, c. 1, c.p.a. per tutte le ipotesi di sospensione del processo amministrativo e decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte Costituzionale che definisce il giudizio. Il giudizio amministrativo può essere sospeso per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa, quando le parti non facciano richiesta di interloquire davanti al giudice delle leggi sollecitando una formale rimessione della questione (l'adunanza plenaria precisa che il termine per la prosecuzione del giudizio decorrerà dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale). Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a., per la prosecuzione del giudizio decorre dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale che definisce il giudizio.

(massima n. 3)

Nel caso in cui il giudizio venga sospenso in attesa che una questione di legittimità costituzionale venga decisa, il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è quello innovativamente sancito dall'art. 80, co. 1, c.p.a. per tutte le ipotesi di sospensione del processo amministrativo (90 giorni dimidiati nel caso di specie a 45, in forza del combinato disposto degli artt. 87, co. 2, lett. d) e co. 3, e 114, co. 8 e 9, c.p.a.); in tal caso detto termine decorrerà dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale che definisce il giudizio.

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