Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 511 del 28 gennaio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 79 CPA (d.lgs. n. 104/2010) e dell'art. 295 c.p.c. la sospensione necessaria del giudizio opera soltanto se la risoluzione della controversia non può avvenire senza la previa definizione della questione rimessa ad altro Giudice in quanto questione di carattere pregiudiziale, cioè antecedente logico-giuridico indispensabile la cui soluzione è determinante, in tutto o in parte, per l'esito della causa da sospendere; in particolare, l'art. 77, comma 2, CPA (d.lgs. n. 104/2010) in applicazione del medesimo principio, dispone che "qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia" (Conferma della sentenza del T.a.r. Toscana - Firenze, sez. III, n. 1843/2011).

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