Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 1136 del 25 febbraio 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 77 CPA (D.Lgs. 104/2010), nel fornire una disciplina specifica per il caso che venga proposta querela di falso su un documento oggetto di un ricorso davanti al Giudice Amministrativo, prevede, al comma 4, la sospensione del giudizio amministrativo fino alla definizione del giudizio di falso. Ma stabilisce anche, al comma 2, che "qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale č dedotta la falsitā, il collegio pronuncia sulla controversia". Pertanto, la presentazione di una rituale querela di falso di atti impugnati in un processo amministrativo comporta la sospensione necessaria del giudizio solo se la questione di falso abbia carattere di pregiudizialitā e se non appaia chiaramente dilatoria o infondata (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, sez. I, 19 aprile 2010, n. 2017).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.