Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12384 del 6 novembre 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della cessione del contratto devono essere osservate le stesse forme prescritte per il contratto trasferito; ne consegue che, non richiedendosi per il contratto di lavoro, subordinato o autonomo, una forma tipica — salvo talune eccezioni —, il consenso alla sua cessione, il quale può anche essere successivo all'atto intervenuto tra cedente e cessionario, non deve risultare da forme solenni e può essere, oltre che espresso, anche tacito, purché venga manifestata in maniera adeguata la volontà di porre, in essere una modificazione soggettiva del rapporto. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza con cui il giudice di merito aveva escluso che il consenso alla cessione di un contratto di collaborazione potesse essere desunto dallo svolgimento da parte del prestatore di lavoro dell'attività a favore di un terzo indicato dall'originario committente come cessionario: ha precisato la S.C. che, invece, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare se gli elementi essenziali dell'originario rapporto fossero rimasti immutati).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.