Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 1296 del 1 aprile 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Il Giudice ha il dovere di decidere la controversia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 76, co. 4, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), e 276, co. 2, c.p.c., secondo l'ordine logico che, di regola, pone la prioritą della definizione delle questioni di rito rispetto alle questioni di merito e, fra le prime, la prioritą dell'accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali rispetto alle condizioni dell'azione (Riforma della sentenza del T.a.r. Veneto, Venezia, sez. I, n. 943/2015).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.