Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12592 del 23 novembre 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Al conduttore che si serva dell’immobile in locazione per l’esercizio di un’attivitą artistica - artigianale (nella specie, vendita dei propri disegni ornamentali per tessuti) non spetta il diritto di prelazione e riscatto, ai sensi degli artt. 38 e 39 della L. 27 luglio 1978 n. 392, nel caso in cui la sua clientela non sia costituita dal pubblico indifferenziato dei consumatori (art. 35 legge n. 392/1978) ma da una ristretta e particolare categoria (nella specie, fabbricanti dei tessuti), la cui scelta resti orientata dalle qualitą personali del conduttore e non dalla ubicazione dell’immobile nel quale questo esercita la vendita del suo prodotto.

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