Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1758 del 15 giugno 1973

(1 massima)

(massima n. 1)

Il consenso del contraente ceduto, indispensabile alla cessione del contratto, può essere oltre che espresso anche tacito. Sia nell'una come nell'altra ipotesi, l'onere di provare il consenso del contraente ceduto incombe a chi invoca la cessione del contratto.

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