(massima n. 1)
In materia di locazione di immobile adibito ad uso diverso da quello abitativo, l’art. 37 della legge n. 392 del 1978, prevedendo, per il caso di morte del conduttore, che succedano nel contratto coloro che, iure haereditario o per atto di data anteriore all’apertura della successione, «hanno diritto a continuare» l’attività del dante causa, condiziona, con disposizione innovativa rispetto a quella dell’art. 1 della legge n. 253 del 1950, la prosecuzione del rapporto locatizio alla sola titolarità astratta del diritto alla continuazione di tale attività, senza richiedere anche il fatto materiale della continuazione stessa.