Cassazione civile Sez. III sentenza n. 6129 del 2 giugno 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L’opposizione del locatore alla successione prevista, nel caso di recesso del conduttore di contratto di locazione per uso non abitativo, dall’art. 37 ultimo comma della legge sull’equo canone, in favore dei professionisti, artigiani o commercianti che con il titolare del contratto utilizzano l’immobile, deve essere fondata, a pari dell’opposizione in caso di cessione del contratto e di sublocazione previsto dal precedente art. 36, su gravi motivi riferiti alla persona del successore e non del locatore. Tale opposizione va espressa con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla comunicazione del professionista, artigiano o commerciante che vuole subentrare nel rapporto, perché tale requisito di forma deve ritenersi implicitamente richiesto dalla stessa disposizione che, ai sensi dell’art. 36 comma primo della legge sull’equo canone, richiamato dall’art. 37 ultimo comma della stessa legge, lo prescrive espressamente per la comunicazione al locatore della volontà di subentrare nel rapporto da parte dell’avente diritto.

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