Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8344 del 29 luglio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di cessione del contratto, il raffronto tra le varie norme contenute nel codice civile e nelle leggi speciali consente di escludere che viga nell'ordinamento un principio generale in forza del quale la formulazione di un esplicito consenso del contraente ceduto costituisca condizione della liberazione del cedente. Pertanto, non č soggetta a cassazione, in quanto non viola un principio regolatore della materia, al decisione del giudice conciliatore la quale affermi, sebbene in contrasto con l'art. 36 della legge 27 luglio 1978, n. 372, che il conduttore cedente il contratto di locazione unitamente con l'azienda non č pił obbligato al pagamento dei canoni allorquando il locatore, ricevuta la comunicazione della cessione, non vi abbia fatto opposizione, interpretando, cosģ, l'opposizione stessa come necessaria manifestazione della volontą del locatore di liberare il cedente.

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