Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9881 del 12 novembre 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Per il riconoscimento del diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento - parallelo a quelli di prelazione e riscatto per l’applicabilità dei limiti di cui all’art. 35 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - occorre l’esistenza dei necessari presupposti. Pertanto il conduttore non può ottenere l’applicazione del regime giuridico corrispondente all’uso effettivo dell’immobile se non sono decorsi tre mesi da quando il locatore ha avuto conoscenza - ancorché desumendolo dall’esercizio del diritto di prelazione - del mutamento da attività di vendita all’ingrosso in quella a diretto contatto con il pubblico dei consumatori finali del prodotto. Infatti ai sensi dell’art. 80 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - così come modificato a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 18 febbraio 1988 n. 185 - soltanto dopo la scadenza di detto termine il locatore decade dal diritto di chiedere la risoluzione del contratto per arbitrario mutamento di destinazione dell’immobile.

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