Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4273 del 15 maggio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

L’art. 35 della legge sull’equo canone, il quale subordina il riconoscimento del diritto del conduttore all’indennità per la perdita dell’avviamento alla circostanza che l’attività svolta nell’immobile locato comporti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, prevede una particolare modalità dell’attività esercitata che deve essere in concreto verificata dal giudice di merito nei contratti locativi con destinazione non abitativa.

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