Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5408 del 17 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Se il conduttore ha reso unitario, conformemente agli accordi contrattuali, un immobile mediante il collegamento, anche strutturale, dei locali affittatigli - nella specie rendendoli intercomunicanti, sì da consentire il trasferimento di persone e merci dall’uno all’altro - l’indennità spettantegli per la perdita dell’avviamento commerciale (artt. 34 e 35 della legge 27 luglio 1978 n. 392) si calcola sull’intero canone, pur se è stato indicato, come criterio di computo, il valore dell’uso di ciascuno di tali locali.

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