Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8098 del 9 agosto 1990

(2 massime)

(massima n. 1)

Con riguardo alla cessione del contratto, che assume la figura di negozio giuridico plurilaterale con il necessario intervento di tre soggetti (il cedente, il ceduto, il cessionario), il consenso preventivamente manifestato dal ceduto non è privo di rilevanza giacché, in tale ipotesi, la mancata notifica al ceduto del contratto intervenuto tra cedente e cessionario rende questo inefficace soltanto nei confronti del ceduto, almeno fino a quando la notifica non gli venga effettuata, ma non comporta la nullità, né l'inefficacia di patti intervenuti tra cedente e cessionario.

(massima n. 2)

La cessione del contratto, che implica la sostituzione di uno dei contraenti con un altro, presuppone che 1'oggetto dell'obbligazione rimanga immutato, nel senso che, se pur non possano escludersi modificazioni marginali, tuttavia queste non devono concernere gli elementi essenziali del contratto, che devono, invece, rimanere sostanzialmente invariati; è, invece, possibile, nei rapporti tra cedente e cessionario, l'inserimento di obbligazioni aggiuntive, purché le stesse abbiano oggetto diverso da quello del contratto ceduto, non siano con essi confliggenti e non alterino comunque il primitivo assetto del sinallagma.

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