Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 5570 del 7 dicembre 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel giudizio amministrativo costituisce violazione del diritto di difesa, rilevabile d'ufficio ex art. 73, comma 3, c.p.a., porre a fondamento della sentenza di primo grado una questione rilevata d'ufficio, senza previa indicazione in udienza o assegnazione di un termine per controdedurre al riguardo, con conseguente obbligo per il giudice di appello di annullamento della sentenza stessa e di rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a.

(massima n. 2)

Costituisce questione che impone, ai sensi dell'art. 73 del c.p.a., la fissazione di apposita udienza, la circostanza che il giudice di primo grado abbia proceduto ad una riqualificazione di una pluralitą di atti resi dalla P.A. e gravati e che detta riqualificazione sia avvenuta a dispetto non soltanto del tenore letterale degli atti amministrativi suddetti, emessi dalla P.A., ma anche di quanto dalla stessa P.A. sostenuto nel corso del giudizio di primo grado; va pertanto annullata con rinvio, ai sensi dell'art. 105 comma 1, c.p.a., una sentenza che abbia riqualificato i provvedimenti impugnati, non preceduta dalla fissazione di apposita udienza e dall'assegnazione alle parti di un termine per controdedurre al riguardo.

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