Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 1240 del 25 marzo 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Va annullata con rinvio al primo giudice la sentenza che ha posto a base della decisione una questione rilevata d'ufficio, ma che non ha proceduto a norma dell'art. 73, comma 3, c.p.a.: 1) a comunicarla alla parte in udienza, dal momento che la sentenza non ne fa menzione né č stato allegato agli atti del fascicolo di primo grado trasmesso dal TAR il verbale di udienza, come avrebbe dovuto avvenire se esso avesse contenuto questioni rilevanti ai fini della definizione della causa; 2) ovvero ad emanare un'ordinanza con assegnazione alle parti di un termine per il deposito di memorie in ordine alla questione rilevata, nel caso in cui la questione rilevata di ufficio sia emersa dopo il passaggio in decisione della sentenza. In tal caso deve disporsi, ai sensi dell'art. 105 c.p.a., la rimessione della causa al giudice di primo grado, in quanto č mancato il contraddittorio su di una questione determinante ai fini della definizione della causa.

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