Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 984 del 16 febbraio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 73, comma 1, c.p.a. deve trovare applicazione anche ai giudizi, proposti prima del 16 settembre 2010, per i quali sia stato inviato, prima del 16 settembre 2010, l'avviso di fissazione dell'udienza per una data successiva al 16 settembre 2010, recante tuttavia l'indicazione dei termini previgenti per il deposito di memorie e documenti. Per le udienze celebrate dopo il 16 settembre 2010, ma prima dello scadere dei sessanta giorni decorrenti dalla medesima data, continua a trovare applicazione la pregressa disciplina e, quindi, rilevano i termini di venti e dieci giorni per il deposito, rispettivamente, dei documenti e delle memorie e con esclusione della possibilità di presentare le repliche non previste nella previgente disciplina. Deve, infatti, ritenersi che l'unica deroga all'entrata in vigore, il 16 settembre 2010, delle nuove disposizioni introdotte dal c.p.a. sia stata disposta dagli artt. 2 e 3 disp. att. c.p.a., come emerge dal suo tenore letterale e dalla relazione finale illustrativa del Codice, sicché non è consentito all'interprete di aggiungere ad essa l'ipotesi di una comunicazione di segreteria che, in quanto inviata prima del 16 settembre 2010, riporti prestampata l'indicazione dei termini relativi alla pregressa disciplina.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.