Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 2802 del 30 aprile 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Il dovere del giudice di venire in soccorso alle parti ex art. 73, comma 3, D.Lgs. n. 104/2010 č posto a garanzia del contraddittorio. Costituisce cioč un meccanismo di tutela volto ad evitare pronunce "a sorpresa" su profili che esplicano un'influenza decisiva sul giudizio. Il vizio dell'omessa possibilitā di difesa ex art. 73, comma 3, D.Lgs. n. 104/2010 attiene al procedimento, in quanto la questione non č stata previamente sottoposta al contraddittorio nel corso del processo, non al contenuto della sentenza, che potrebbe essere anche "giusta" nella sua portata decisoria. In realtā detta norma riuarda le domande (o, eventualmente, le eccezioni) decise senza suscitare il contraddittorio sulla questione dirimente; non investe, invece, le conseguenze o gli effetti che derivano dall'accoglimento o dal rigetto delle domande: gli effetti della decisione rimangono, invero, nella disponibilitā del giudice che pronuncia la sentenza e non richiedono la previa instaurazione del contraddittorio processuale ai sensi dell'art. 73, comma 3, D.Lgs. n. 104/2010.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.