Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 2855 del 2 maggio 2019

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. q), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195 (c.d. primo correttivo al Codice), le repliche sono ammissibili solo ove conseguenti ad atti della controparte ulteriori rispetto a quelli di risposta alle iniziative processuali della parte stessa (ricorso, motivi aggiunti, memorie, documenti, ecc.), atteso che la ratio legis si individua nell'impedire la proliferazione degli atti difensivi, nel garantire la par condicio delle parti, nell'evitare elusioni dei termini per la presentazione delle memorie e, soprattutto, nel contrastare l'espediente processuale della concentrazione delle difese nelle memorie di replica con la conseguente impossibilitą per l'avversario di controdedurre per iscritto. (Conferma Tar Campania Napoli, sez. I, estremi omessi). Ai sensi dell'art. 73, comma 1, D.Lgs. n. 104/2010, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. q), D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195 (c.d. primo correttivo al Codice), le repliche sono ammissibili solo ove conseguenti ad atti della controparte ulteriori rispetto a quelli di risposta alle iniziative processuali della parte stessa (ricorso, motivi aggiunti, memorie, documenti, ecc.), atteso che la ratio legis si individua nell'impedire la proliferazione degli atti difensivi, nel garantire la par condicio delle parti, nell'evitare elusioni dei termini per la presentazione delle memorie e, soprattutto, nel contrastare l'espediente processuale della concentrazione delle difese nelle memorie di replica con la conseguente impossibilitą per l'avversario di controdedurre per iscritto. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a., le repliche sono ammissibili solo ove conseguenti ad atti della controparte ulteriori rispetto a quelli di risposta alle iniziative processuali della parte stessa (ricorso, motivi aggiunti, memorie, documenti, ecc.). I reati indicati nell'art. 84, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 159 del 2011, tra cui il traffico illecito di rifiuti, ex art. 260, D.Lgs. n. 152 del 2006, integrano, nella valutazione ex ante fattane dal legislatore, integrano una "spia" di per sé sola sufficiente ad imporre, nella logica anticipata e preventiva che permea la materia delle informative antimafia, l'effetto interdittivo nei rapporti con la pubblica amministrazione.

(massima n. 2)

Il disvalore sociale e la portata del danno ambientale connesso al traffico illecito di rifiuti, ex art. 260, D.Lgs. n. 152 del 2006, rappresentano, gią da soli, ragioni sufficienti a far valutare con attenzione i contesti imprenditoriali, nei quali sono rilevati, in quanto oggettivamente esposti al rischio di infiltrazioni di malaffare che hanno caratteristiche e modalitą di stampo mafioso. (Conferma T.a.r. Campania Napoli, sez. I, estremi omessi). I reati indicati nell'art. 84, comma 4, lett. a), D.Lgs. n. 159 del 2011, tra cui il traffico illecito di rifiuti, ex art. 260, D.Lgs. n. 152 del 2006, integrano, nella valutazione ex ante fattane dal legislatore, integrano una 'spia' di per sé sola sufficiente ad imporre, nella logica anticipata e preventiva che permea la materia delle informative antimafia, l'effetto interdittivo nei rapporti con la pubblica amministrazione. (Conferma T.a.r. Campania Napoli, sez. I, estremi omessi).

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