Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1204 del 22 gennaio 2010

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché, ai sensi dell'art. 1406 c.c., oggetto della cessione del contratto è la trasmissione del complesso unitario delle situazioni giuridiche attive e passive che derivano per ciascuna delle parti dalla conclusione del contratto, ai fini della sua configurazione occorre che le relative prestazioni non siano state interamente eseguite, giacché, in tal caso, non è possibile la successione di un soggetto ad un altro nel medesimo rapporto che caratterizza la cessione del contratto. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui sia stata già eseguita alcuna delle prestazioni incombenti alle parti, potrebbe semmai verificarsi la cessione del credito o del diritto alla controprestazione ovvero l'accollo del debito maturato in ordine alla prestazione già eseguita dall'altra parte e non invece la cessione del contratto. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, contrariamente al principio enunciato, aveva ritenuto configurabile la cessione di un contratto preliminare di compravendita malgrado fosse già intervenuto il totale pagamento del prezzo al momento della stipula del preliminare stesso da parte del promissario acquirente).

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