Consiglio di Stato Sez. V sentenza n. 3816 del 5 luglio 2007

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata riunione dei giudizi - ove richiesta dalle parti o quando la pendenza di altre cause connesse sia facilmente rilevabile dal giudice - è censurabile allorché sussista o sia prospettato un rapporto di pregiudizialità fra i ricorsi, tale da non consentirne la decisione separata, tenuto conto che il principio di facoltatività della riunione delle cause trova un limite nella necessità di garantire la pienezza del contraddittorio e della difesa. Pertanto, qualora - come nella specie -, siano proposti due ricorsi, rispettivamente contro il bando e contro l'aggiudicazione, e l'uno sia pregiudiziale all'altro, gli stessi potranno essere riuniti o, in alternativa, essere decisi separatamente, purché il secondo sia esaminato nel merito, e non dichiarato improcedibile, per carenza d'interesse, a seguito dell'accoglimento del primo, costituendo tale modus operandi un difetto di procedura che comporta, ex art. 35 L. 1034/71, la rimessione della causa al primo giudice.

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