Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 1133 del 23 febbraio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 52, R.D. 17 agosto 1907, n. 642 ora art. 70, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 la riunione dei ricorsi giurisdizionali è rimessa alla potestà discrezionale e insindacabile del giudice. Nessuna censura può, quindi, essere validamente mossa a carico delle sentenze impugnate in dipendenza della mancata riunione della trattazione dei ricorsi pendenti tra le stesse parti.

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