Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4414 del 14 aprile 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché la sanzione del ripristino del rapporto di locazione, per mancata destinazione dell’immobile di cui il locatore abbia riottenuto la disponibilità per i motivi di cui all’art. 29 legge n. 392 del 1978, non è connessa ad un criterio di responsabilità oggettiva, o secondo una presunzione assoluta di colpa, ben possono essere provati dal locatore il caso fortuito o la forza maggiore, che hanno impedito una tempestiva utilizzazione dell’immobile all’uso per cui fu ottenuta la restituzione.

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