Cassazione civile Sez. II sentenza n. 12965 del 29 settembre 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto per persona da nominare, la dichiarazione di nomina non richiede formule sacramentali, ed il suo contenuto non è legislativamente determinato in modo rigido; essa può dunque ravvisarsi in qualsiasi dichiarazione del contraente, che se ne sia riservata la facoltà, con la quale egli nomini la persona che deve acquistare i diritti ed assumere gli obblighi nascenti dal contratto da lui stipulato.

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