Cassazione civile Sez. III sentenza n. 723 del 26 gennaio 1987

(1 massima)

(massima n. 1)

Ancorché l’art. 31 della legge n. 392 del 1978 commini la sanzione del ripristino del rapporto per l’ipotesi in cui il locatore, trascorsi sei mesi dal momento in cui abbia conseguito la disponibilità dell’immobile, non lo abbia adibito ad esercizio «in proprio» di una delle attività previste dall’art. 27 per cui aveva chiesto il recesso, tale sanzione tuttavia - in relazione alla ratio dell’istituto ed al parallelismo con la corrispondente normativa dettata dall’art. 60 per le locazioni abitative - trova applicazione anche nel caso in cui il locatore non abbia destinato alla dedotta attività l’immobile del quale abbia ottenuto il rilascio per necessità dei parenti indicati nella lett. h) dell’art. 29.

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