Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 4171 del 8 settembre 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

Il principio dispositivo con metodo acquisitivo, che pure connota il processo amministrativo, non può ridursi ad una inversione dell'onere della prova, dovendosi peraltro tener presente che l'esercizio dei relativi poteri istruttori è rimesso al prudente apprezzamento del giudice che in tale valutazione deve rispettare la regola della parità delle parti.

(massima n. 2)

Non può essere accolta una censura che non sia supportata da adeguato principio di prova; né in tal caso alle carenze probatorie può supplirsi con i poteri giudiziali istruttori, specie allorché, a sostegno del denunciato vizio di legittimità, vengano posti non dati più o meno circostanziati, ma notizie di stampa e, quindi, elementi di conoscenza scarni se non dubitativi. Infatti, a fronte di un siffatto quadro di circostanze, non si può pretendere dal giudicante l'attivazione di incombenti istruttori ritenuti dallo stesso non necessari per ovviare alle deficienze della formulata denuncia.

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