Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 3510 del 28 maggio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della legittimità di un atto amministrativo fondato su di una pluralità di ragioni, fra loro autonome, è sufficiente che anche una sola fra esse sia riconosciuta idonea a sorreggere l'atto medesimo, mentre le doglianze formulate avverso gli altri motivi devono ritenersi carenti di un sottostante interesse a ricorrere, giacché in nessun caso le stesse potrebbero portare all'invalidazione dell'atto. In virtù dei principi generali che presiedono alla valutazione delle risultanze istruttorie, enunciati dall'art. 116 c.p.c. e dall'art. 64 D.Lgs. n. 104/2010, deve ritenersi ben possibile valutare gli elementi emersi durante un procedimento penale, a prescindere dal riconoscimento di un giudicato facente stato nel presente giudizio.

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