(massima n. 1)
In tema di procedura di rilascio degli immobili locati, l’ordinanza prevista dal terzo e quarto comma dell'art. 30 della L. n. 392 del 1978, al pari dell’ordinanza di convalida ex art. 663 cod. proc. civ., è un provvedimento non impugnabile, ma qualora sia emesso al di fuori delle condizioni previste dalla legge, assume natura sostanziale di sentenza, impugnabile con appello e non con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma secondo, Cost., che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.