Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 5030 del 22 agosto 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

L'attitudine certificativa e probatoria della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e delle autocertificazioni o autodichiarazioni è limitata a specifici status o situazioni rilevanti in determinate attività o procedure amministrative e non vale a superare quanto attestato dall'amministrazione, sino a querela di falso, dall'esame obiettivo delle risultanze documentali. La consulenza tecnica, così come la verificazione, non può esonerare la parte dalla prova dei fatti dedotti e posti a base delle richieste, fatti che devono essere dimostrati dalla parte in ragione dei criteri di ripartizione dell'onere della prova posti dall'art. 2697 c.c., ma ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche non possedute. Non è utilizzabile la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nell'ambito del processo amministrativo, in quanto, sostanziandosi in un mezzo surrettizio per introdurre la prova testimoniale, che ora può essere ammessa, su istanza di parte, ai sensi dell'art. 63, comma 3, c.p.a. (D.Lgs 104/2010), in forma scritta, ai sensi del codice di procedura civile, non possiede alcun valore probatorio e può costituire solo un mero indizio che, in mancanza di altri elementi gravi, precisi e concordanti, non è idoneo a scalfire l'attività istruttoria dell'amministrazione. L'art. 63, comma 1, c.p.a., prevede che, fermo restando l'onere della prova a loro carico, il giudice può chiedere alle parti, anche d'ufficio, chiarimenti o documenti e l'art. 64, comma 1, c.p.a. (D.Lgs. 104/2010) dispone che spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domane e delle eccezioni. Pertanto, il reticolo normativo del codice del processo amministrativo in materia di onere della prova richiama l'art. 2697 c.c., secondo cui chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda. Il principio che domina il regime di acquisizione delle prove, anche nel processo amministrativo, è scolpito dal brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit.

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