Consiglio di Stato Sez. VI sentenza n. 903 del 6 febbraio 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

L'onere della prova in ordine alla data di realizzazione dell'opera edilizia, sia al fine di poter fruire del beneficio del condono edilizio sia al fine di poterne escludere la necessitą di tiolo abilitativo per essere realizzata al di fuori del centro abitato in epoca antecedente alla legge "ponte" n. 765 del 1967, grava sul privato. Al riguardo va precisato che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietą non sono sufficienti a fornire prova dell'epoca di realizzazione del manufatto, atteso che le stesse non sono utilizzabili nel processo amministrativo e non rivestono alcun effettivo valore probatorio, potendo costituire solo indizi che, in mancanza di altri elementi nuovi, precisi e concordanti, non risultano ex se idonei a scalfire l'attivitą istruttoria dell'amministrazione. Esse, infatti, non sono sufficienti alla prova della data di ultimazione dei lavori, dovendo essere supportate da ulteriori riscontri documentari, eventualmente indiziari, purché altamente probanti, ritenendosi all'uopo utili peculiari atti, quali fatture, ricevute relative all'esecuzione dei lavori ed all'acquisto dei materiali, bolle di consegna.

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