Consiglio di Stato Sez. III sentenza n. 4017 del 26 agosto 2015

(2 massime)

(massima n. 1)

La mancata comparizione delle parti costituite all'udienza in camera di consiglio non può impedire la definizione del giudizio nel merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 c.p.a., con sentenza in forma semplificata, così frustrando, anche mediante eventuali strategie dilatorie, la ratio acceleratoria che presiede all'indicato articolo del c.p.a. e il principio costituzionale, che ne sta a fondamento, della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.). Tale principio trovava applicazione anche prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo. (Conferma Tar Lazio Roma, sez. I bis, n. 21265/2010).

(massima n. 2)

La mancata comparizione alla camera di consiglio delle parti costituite non può impedire la definizione del giudizio nel merito ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 c.p.a., con sentenza in forma abbreviata, risultando la tutela dell'interesse, eventualmente contrario, delle parti costituite sufficientemente garantito una volta che risulti assodata la ritualità della trattazione dell'istanza cautelare, sicché l'assenza volontaria della parte alla detta camera di consiglio non può avere l'effetto di precludere in radice la conversione del rito, che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa.

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