Consiglio di Stato Sez. IV sentenza n. 1240 del 24 febbraio 2011

(1 massima)

(massima n. 1)

Non costituisce vizio di una sentenza di primo grado la circostanza che il suo contenuto sia diverso da quello di una precedente ordinanza cautelare (in primo grado o nella sua versione come riformata in appello), atteso che la tutela di natura interinale poggia su una cognizione sommaria; di conseguenza, stante l'autonomia tra la fase cautelare e decisoria e la diversitā dei rispettivi presupposti, l'eventuale difformitā tra la decisione cautelare e quella di merito rientra nella fisiologia processuale e non dā luogo ad alcuna invaliditā, essendo destinata a restare definitivamente assorbita dalla sentenza di merito.

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